3 Delitti.
Si pon mano ai processi per conto dello stato solo quando è messa in pericolo la pubblica sicurezza, e perciò, innanzi tutto, nel caso di tradimento della patria o di intelligenza coi nemici della patria (proditio), e di rivolta armata contro l'autorità (perduellio). Ma anche lo scellerato assassino (parricida), il sodomita, lo stupratore e violatore dell'onore delle vergini o delle donne, l'incendiario, il falso testimonio, colui che getta il mal occhio sulle messi, o che di notte tempo, senza avervi diritto, miete le biade sul campo posto sotto la custodia degli dei e del popolo, anche tutti questi delinquenti violano la pubblica pace e sono perciò considerati come rei d'alto tradimento.
Il re apre il processo, ne regola l'andamento e pronuncia la sentenza dopo aver conferito coi consiglieri chiamati a prendervi parte. Ma egli può, dopo aver ordinato il processo, demandarne la continuazione e la decisione a' suoi luogotenenti, che d'ordinario sono scelti fra i membri del consiglio. Luogotenenti straordinari di questa specie sono i commissari per sentenziare intorno ai casi di sedizione (duoviri perduellionis). Luogotenenti permanenti pare che fossero anche gli inquisitori per gli omicidi (quastores parricidii), cui prima di tutto incombeva l'obbligo di rintracciare e di arrestare gli assassini, ed ai quali era commessa una specie di sorveglianza preventiva. Ed in quel tempo saranno esistiti anche i tre magistrati della notte (tres viri nocturni o capitales), i quali erano incaricati della notturna vigilanza per gli incendi e per la sicurezza, e dell'ispezione dei supplizi, per cui fu loro concessa fin da principio una tale giurisdizione sommaria.
Secondo le norme giuridiche, durante l'istruttoria si carcerava il reo; ciò non pertanto l'imputato poteva essere messo in libertà sotto malleveria. Soltanto contro gli schiavi si ricorreva alla tortura onde ottenerne per forza la confessione. Chi sia convinto di aver turbata la pubblica pace, sconta sempre colla vita il suo delitto; le pene di morte sono varie: il falso testimonio è precipitato dalla rocca; il ladro delle messi, appiccato; l'incendiario, abbruciato. Il re non può far grazia, ma lo può solo il comune; però il re può accordare o rifiutare al condannato il ricorso di grazia (provocatio).
La pratica del diritto ammette inoltre che il delinquente condannato possa trovar grazia per intervento degli dei; colui che s'inginocchia dinanzi al sacerdote di Giove non può, quel giorno, essere battuto colle verghe; e se entra coi ceppi nella casa di lui dev'esserne sciolto; e il delinquente, che sulla via del patibolo s'incontra a caso in una delle sante vergini di Vesta, ha salva la vita.
Spetta al re, d'infliggere, a suo giudizio, delle multe a favore dello stato per disordini e trasgressioni di polizia; esse consistono in un certo numero (da cui la parola multa) di buoi o di pecore. Era in sua facoltà di condannare anche alle vergate.