21. Il municipio e lo stato.
Per ciò che concerne i rapporti di questo organismo politico secondario coll'organismo primario dello stato, sì all'uno che all'altro spettavano in genere tutti i diritti politici, e il decreto del comune e l'imperium dei funzionari comunali erano pel cittadino del comune obbligatorî appunto come il plebiscito e l'imperium consolare pel romano. Ciò fu cagione di gara fra le autorità dello stato e quelle delle città: sia le une che le altre avevano ad esempio il diritto d'imporre contribuzioni senza che nelle eventuali imposizioni municipali fossero state prese in considerazione quelle ordinate da Roma, e viceversa; i magistrati romani potevano ordinare la costruzione di opere pubbliche in tutta Italia, e i funzionari municipali ne potevano ordinare entro la loro giurisdizione.
In caso di collisione la comunità cedeva naturalmente allo stato e il plebiscito prevaleva sul decreto della comunità.
Non v'era una formale divisione di competenza che nell'amministrazione della giustizia, dove il semplice sistema della concorrenza avrebbe cagionata la massima confusione: alle autorità ed ai giurati erano riservate nel processo criminale probabilmente tutte le sentenze capitali, nella procedura civile i processi di maggior conto e quelli che permettevano un'iniziativa indipendente del magistrato dirigente: i giudizi municipali italici erano ridotti alle liti di minore importanza o meno complicate, o anche alle più urgenti.