18. Riorganizzazione giudiziaria.
Nel ramo giudiziario invece furono introdotte notevoli riforme, sia per riguardi politici, sia per rendere più uniforme e più proficua la legislazione processuale fino allora insufficiente e poco ordinata.
Secondo il precedente ordinamento i processi andavano, per la loro decisione, parte alla cittadinanza, parte ai giurati. I giudizi, nei quali la cittadinanza intera decideva, in appello dalla sentenza del magistrato, erano stati, fino al tempo di Silla, in primo luogo nelle mani dei tribuni del popolo, in secondo luogo nelle mani degli edili; poichè tutti i processi, nei quali un magistrato o incaricato del comune venisse a rispondere del modo con cui aveva amministrato, sia che portassero la pena capitale o pecuniaria, venivano trattati dai tribuni del popolo in seconda istanza; tutti gli altri processi, nei quali finalmente decideva il popolo, erano giudicati dagli edili curuli o plebei in prima istanza. Se Silla non abolì addirittura il processo di responsabilità dinanzi ai tribuni, lo fece almeno dipendere dalla precedente autorizzazione del senato, come pure l'iniziativa legislativa dei tribuni; e probabilmente limitò in modo simile anche il processo penale edilizio. Invece ampliò la competenza dei tribunali dei giurati.
Esisteva allora una duplice procedura innanzi ai giurati; la procedura regolare, che era applicabile secondo le nostre idee a tutti i casi che offrivano materia per un processo civile e criminale, ad eccezione dei delitti consumati direttamente contro lo stato, consisteva in ciò, che uno dei due pretori della capitale istruiva il processo e un giurato da esso nominato decideva in base a questa istruzione.
Il processo straordinario dei giurati avveniva in casi importanti civili o criminali, per giudicare i quali era stata costituita con apposita legge una speciale corte di giurati invece del singolo giurato.
Di questa specie erano in parte le corti speciali di giustizia, costituite per singoli casi, in parte le commissioni speciali permanenti, istituite durante il settimo secolo per giudicare delle concussioni, degli avvelenamenti e degli assassinî fors'anche delle corruzioni di elettori e di altri delitti; finalmente la corte dei cento e cinque, detta per maggiore brevità dei centumviri, od anche tribunale degli astati, così detti dal manico della lancia (hasta), di cui si faceva uso nei processi sulle proprietà.
Non si conosce nè l'epoca nè la cagione dell'istituzione di questo tribunale, che era competente nei processi di eredità dei Romani, ma l'avranno probabilmente suggerito gli stessi motivi, che avevano consigliato, l'istituzione delle suindicate e simili commissioni criminali.
La direzione di queste diverse corti era ordinata secondo i singoli regolamenti giudiziari; così la corte per giudicare delle concussioni era presieduta da un pretore, quella per gli assassinî da un cittadino appositamente nominato fra gli ex edili, il tribunale degli astati da parecchi direttori scelti tra gli ex questori.
Tanto per la procedura regolare, quanto per quella straordinaria, i giurati si sceglievano, in conformità dell'ordinamento gracchiano, fra i censiti della classe equestre non appartenenti alle famiglie senatorie; solo per la corte degli astati venivano eletti liberamente tre giurati da ognuno dei trentacinque distretti ed essa si componeva di questi centocinque individui.