11. Disposizioni relative alla borghesia.
Relativamente alla legislazione, Silla si limitò a far rivivere disposizioni date nel 666 = 88 e ad assicurare anche legalmente l'iniziativa legislativa al senato per lo meno di contro ai tribuni, come da molto tempo gli apparteneva di fatto.
La borghesia rimase apparentemente sovrana; in quanto poi alle sue assemblee generali parve necessario al reggente di conservarne con ogni cura il nome, ma di impedirne con cura ancor maggiore ogni influenza.
E persino alla questione della cittadinanza non fu data da Silla alcuna importanza; egli non aveva difficoltà nè di concederla ai comuni dei neo-cittadini, nè di farne dono agli Spagnuoli e ai Celti in massa; e nulla affatto si fece, e come pare volutamente, per la rettifica dell'anagrafe dei cittadini, che dopo i violenti sconvolgimenti aveva pure urgente bisogno di essere riveduta, se pure il governo dava ancora importanza ai diritti che andavano congiunti con la qualità di cittadino.
Del resto la competenza legislativa dei comizi non fu addirittura circoscritta: nè era necessario, poichè in grazia dell'iniziativa conferita con maggiore garanzia al senato, il popolo non poteva così facilmente ingerirsi nell'amministrazione, negli affari finanziari e nella giurisdizione criminale contro il volere del governo, ed il suo concorso legislativo era in sostanza ricondotto a dare il suo sì ai cambiamenti della costituzione.
Più importante era la parte che la borghesia prendeva nelle elezioni, che sembrava non potersi trascurare senza cagionare una scossa maggiore di quella che aveva potuto e voluto cagionare la restaurazione di Silla.
Le usurpazioni del partito rivoluzionario nelle elezioni sacerdotali furono tolte di mezzo; non solo fu da Silla abrogata la legge domizia del 650 = 104, che trasferiva al popolo le elezioni alle supreme cariche sacerdotali in generale, ma furono abrogate anche le più antiche disposizioni della stessa natura relative al supremo pontefice ed al supremo curione, e venne restituito ai collegi sacerdotali, nella sua originaria pienezza, il diritto di completarsi nel proprio seno.
Relativamente alle elezioni agli uffici dello stato fu in generale conservato il sistema fino allora vigente; senonchè il nuovo ordinamento del comando militare, del quale si parlerà tra poco, racchiudeva conseguentemente in sè una essenziale restrizione dei diritti della borghesia e trasferiva in certo modo al senato quello di conferire il grado di generale.
Non sembra nemmeno che Silla volesse far rivivere ora la restaurazione altra volta tentata dell'ordine di votazione introdotto da Servio, sia che egli ritenesse in generale indifferente che i collegi elettorali si componessero in una piuttosto che in altra maniera, sia che questo antico ordine gli sembrasse atto ad accrescere la perniciosa influenza del capitalisti.
Soltanto le qualifiche furono ripristinate e in parte aumentate.
Fu di nuovo ristabilita severamente l'osservanza dell'età per occupare le singole cariche; si prescrisse che ogni candidato al consolato fosse già stato pretore, e questore ogni candidato per un posto di pretore; fu al contrario concesso di sorpassare l'edilità.
In vista dei molti tentativi fatti negli ultimi tempi per stabilire la tirannide sotto forma del consolato continuato per molti anni, si volle togliere questo abuso disponendo che fra l'esercizio di due diverse cariche dovessero trascorrere almeno due anni, fra l'esercizio e la rielezione alla medesima carica per lo meno dieci, colla quale ultima disposizione, invece dell'assoluto divieto di ogni rielezione al consolato decretato negli ultimi tempi ultra-oligarchici, fu fatto rivivere il più antico ordinamento dell'anno 412 = 342.
In sostanza Silla lasciò libere le elezioni e si diede solo pensiero di vincolare il potere dei pubblici funzionari in modo che chiunque per un impreveduto capriccio dei comizi venisse eletto ad una carica, fosse privato dei mezzi di opporsi alla oligarchia.