9. Relazioni del tribuno col console.
I tribuni del popolo (tribuni plebes) sorsero dai tribuni di guerra e trassero da questi il loro nome, ma in linea di diritto non hanno nulla da fare con essi; anzi in quanto al potere, i consoli ed i tribuni del popolo sono eguali. L'appello del console al tribuno ed il diritto d'intercessione del tribuno contro il console è assolutamente eguale all'appello del console al console e all'intercessione del console contro l'altro; ed entrambi non sono che una applicazione della generica tesi legale, che tra due aventi il medesimo diritto il vietante prevale sull'imperante.
I tribuni hanno in comune con i consoli, sebbene ne fosse stato aumentato il numero, anche l'annua durata della loro carica, che, pei tribuni, scade sempre il dieci di dicembre, e così la temporanea inamovibilità, e appunto dello stesso modo la caratteristica collegialità, che era la pienezza del potere nelle mani di ciascun console e di ciascun tribuno, e che nelle collisioni nel seno del collegio non conta i voti ma fa sempre prevalere il No al Sì – per cui in caso di dissenso il «veto» d'un solo tribuno basta di fronte all'opposizione di tutti gli altri suoi colleghi, e viceversa, quand'egli accusa, ciascuno dei suoi colleghi può mettervi il suo «veto». Tanto i consoli quanto i tribuni hanno una piena e doppia giurisdizione criminale, e a quel modo che i consoli hanno per ciò a loro fianco i due questori, i tribuni hanno i due edili[1].
I consoli sono necessariamente patrizi, i tribuni necessariamente plebei, gli uni e gli altri eletti da tutta la cittadinanza, ma i primi come generali eletti dalle centurie, i secondi, mancando loro l'imperium, nell'assemblea non militare delle curie. Quelli hanno un potere più esteso, questi lo hanno più assoluto, giacchè al loro divieto ed ai loro giudizi è giocoforza che s'arrenda il console, ma alle sentenze consolari non è tenuto d'assoggettarsi il tribuno. Il potere tribunizio è quindi la copia del potere consolare, ma esso è nondimeno nello stesso tempo il suo contrapposto. Il potere dei consoli è essenzialmente positivo, quello dei tribuni è essenzialmente negativo. Solo i consoli sono magistrati, cioè sovrani, ed essi soltanto si mostrano in pubblico colle insegne e col seguito spettanti al capo della repubblica. Il tribuno non è magistrato, in prova di che esso siede in uno sgabello invece che sulla sedia curule; non lo precedono i littori; il suo manto non ha il lembo fregiato di porpora e non ostenta alcuno dei segni distintivi della magistratura, e persino in senato non ha nè seggio nè voto.
In questa meravigliosa instituzione fu così, nel modo più aspro e reciso, messo in contrasto l'assoluto divieto e l'assoluto impero; e la contesa fu composta in modo che la concordia tra i ricchi ed i poveri ne venne legalmente e con ordinamenti stabili perpetuata.