5 Contratti.
I contratti conchiusi dallo stato con un cittadino per una qualsiasi somministrazione, e particolarmente l'obbligo dei garanti (praevides, praedes) che vi subentrano, sono validi senza ricorrere ad altra formalità. I contratti tra privati invece, non danno in massima alcun diritto di ricorrere all'assistenza della giustizia pubblica; la sola parola, tenuta, come si suole tra commercianti, in gran conto, e, occorrendo, il giuramento, fors'ancora il timore degli dei vindici dello spergiuro, proteggono il creditore. Legalmente contenziose erano soltanto le promesse di matrimonio, per cui il padre era obbligato a pagare una multa e dare un risarcimento se si rifiutava di consegnare la promessa sposa, quindi il contratto di compra-vendita (mancipatio), e il prestito (nexum). Il contratto di compra-vendita era considerato conchiuso legalmente quando il venditore consegnava nelle mani del compratore la cosa comperata (mancipare) e nello stesso tempo il compratore pagava al venditore, in presenza di testimoni, il prezzo pattuito, ciò che avveniva col pesare la stabilita quantità di rame su una bilancia tenuta in bilico[6] da un uomo imparziale, e ciò dopo che invece delle pecore e de' buoi, il rame era divenuto l'ordinaria misura del valore. Infine il venditore doveva garentire di essere il legittimo proprietario della cosa venduta, e oltre a ciò tanto il venditore quanto il compratore dovevano adempiere qualunque patto peculiare avessero stipulato; in caso contrario il venditore pagava una multa al compratore come se la cosa fosse stata da lui rubata. Ma il contratto può dar luogo a processo innanzi ai tribunali solo quando è perfezionato colla forma della consegna e del pagamento dalle parti; la compera a credito non dà e non toglie la proprietà e non dà diritto a querela. Nello stesso modo si pattuisce il prestito; il creditore pesa in presenza di testimoni al debitore la convenuta quantità di rame coll'obbligo (nexum) della restituzione. Il debitore oltre la restituzione del capitale deve pagare anche l'interesse, che nelle condizioni ordinarie ammontava al dieci per cento[7].
Con la stessa formalità si faceva a suo tempo anche la restituzione del prestito. Se un debitore non adempiva i suoi obblighi presso lo stato esso era senz'altro venduto con tutto ciò che possedeva; a far constare il debito bastava che lo chiedesse lo stato.